Lavorare nell'ambito delle Discipline Bionaturali

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26.7.2024

Cosa devo fare per diventare operatore nelle discipline bionaturali (ad esempio craniosacrale, riflessologia plantare, massaggio ayurvedico o shiatsu)?

La legge non prevede requisiti per l'esercizio della professione nell'ambito delle discipline bionaturali, quindi chiunque può legittimamente operare purchè adempia agli obblighi fiscali e contabili (apertura partita iva, tenuta delle scritture contabili etc) e non sconfini nelle professioni ordinicistiche (cioè quelle che hanno un ordine professionale che ne disciplina ambito e modalità di accesso ed esercizio).

È necessario frequentare una scuola?

È evidente che un comportamento deontologicamente corretto presuppone, per l'esercizio di una professione, una preparazione adeguata. Da qui la “necessità” (non richiesta dalla legge ma dalla correttezza verso il cliente) di prepararsi adeguatamente. 

Sento citare spesso la legge n.4/2013, come una grande innovazione del quadro giuridico in materia di attività professionali?

La legge n.4/2013 non ha modificato la legislazione in materia di attività professionali riservate. In altre parole, ciò che era regolamentato da altre leggi resta regolamentato, mentre ciò che era libero resta libero. Ciò è reso evidente, da un lato, dal comma 2 dell’art.1, che esclude varie attività riservate, sia dal successivo comma 5, che afferma che l’esercizio della professione, come identificato dal comma precedente, è libero. Perciò da questo punto di vista la legge si limita a chiarire quanto era già disciplinato.

In altre parole chi opera o vuole operare nell'ambito delle discipline bionaturali può farlo liberamente e legittimamente senza alcun obbligo con riferimento alla formazione professionale, alla relativa certificazione o all'iscrizione ad associazioni.

I professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non inserite nell’elenco del MISE (Ministero dello sviluppo economico) possono continuare la loro attività?

SI’, si può svolgere un’attività in proprio o presso altre strutture anche senza essere iscritti ad associazioni professionali. L’unico obbligo introdotto dalla legge, all’art.1, comma 3, è quello di fare riferimento, nei rapporti scritti con il cliente, agli estremi della legge stessa. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.

Che cosa significa?

Il testo non stabilisce una formula specifica da utilizzare né dice se riferendosi alla legge si debba specificare il tipo di attività svolta (esempio: operatore craniosacrale, riflessologo, ayurvedico, Operatore Shiatsu – Etc.”). In assenza di un chiarimento ufficiale, sull’esatta

dicitura da riportare sui documenti, ci si può limitare ad indicare solo gli estremi della legge

ad esempio:

“Libera professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”

oppure

“Professione ai sensi della Legge 14.1.2013 n. 4”

o nella forma più sintetica (anche per ragioni di spazio)

“Libera professione Legge 4/2013”

oppure semplicemente

“Professione Legge 4/2013”

A prescindere dalla formula prescelta, ciò che è inequivocabilmente previsto dalla legge come obbligatorio è il riferimento alla legge stessa in qualsiasi rapporto scritto con il cliente.

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